Appendice normativa
Art. 28 N.O.I.F. - I PROFESSIONISTI
1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.
2. II rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. II primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.
Art. 34, comma 3, N.O.I.F.
I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe , purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica dell’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista dall’ art.12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 38, comma 2, Regolamento della L.N.D.
Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori a titolo di compartecipazione
Art. 38, comma 3, Regolamento della L.N.D.
Le Società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva
Art. 39 N.O.I.F. - IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori"giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.
2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.
5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento.
Art. 40, comma 2, N.O.I.F. - LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori
Art. 40, comma 11, punti 1, 2 e 3 - N.O.I.F. - LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1. Calciatori extracomunitari:
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
2. Calciatori comunitari:
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;
3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.
a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero.
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
Art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F. - LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente.
Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva
Art. 40, comma 12, N.O.I.F.
I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.
Art. 61, comma 5, N.O.I.F. - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA
Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale delle squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
Art. 94 ter, comma 7, N.O.I.F. - ACCORDI ECONOMICI PER I CALCIATORI DEI CAMPIONATI NAZIONALI DELLA L.N.D. E SVINCOLO PER MOROSITÀ
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori tesserati per Società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore.
Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.
Art. 100 N.O.I.F. - IL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI
“NON PROFESSIONISTI”, “GIOVANI DILETTANTI” E “GIOVANI DI SERIE”
1. I calciatori che non
abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in
cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono
essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di
età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra
società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il
trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non
professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie” può
avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente
dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un
calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa
trasferito a titolo temporaneo ad altra società.
2 bis. ABROGATO.
3. Il trasferimento di calciatori deve essere
curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori
specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli
accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle
società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..
4. Le richieste
di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le
società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del
calciatore, debbono essere presentate
alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo
accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno
di età, la richiesta deve essere sottoscritta
anche da chi esercita la potestà genitoriale.
5. Contro
l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento,
nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti
interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione
Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia
Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto
anche dall’esercente la potestà genitoriale.
Art. 101 N.O.I.F. - I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEI
CALCIATORI “NON PROFESSIONISTI”, “GIOVANI DILETTANTI” E “GIOVANI DI SERIE”
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima
pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata
massima di una stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere
trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.
2. Il calciatore “non professionista” o “giovane
dilettante” non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni
sportive consecutive alla stessa società.
3. Abrogato
4. Le Leghe
possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento
a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di
età.
5. Negli accordi
di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o
“giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del
trasferimento da temporaneo a definitivo.
Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato
entro e non oltre il termine ultimo del
periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.
6. Negli accordi
di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è
consentito, a favore della società
cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del
calciatore, a condizione:
a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
b) che sia precisato l’importo convenuto;
c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente
al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere
esercitato il diritto di opzione.
Nello stesso accordo può
essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di contro opzione,
con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio
dell’opzione da parte della cessionaria.
6.bis Negli
accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti”
da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore
della Società cessionaria il diritto di
opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:
a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
b) che sia precisato l’importo convenuto.
7. Negli accordi
di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione
a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente
definiti da erogare, attraverso la Lega competente, nella
stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Soltanto nel
secondo periodo della campagna trasferimenti, il calciatore “giovane di serie”,
trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo della campagna trasferimenti,
può essere trasferito allo stesso
titolo con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e
contro opzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento
temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le
società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originario
accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.
9. I termini e le
modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti,
per ogni stagione sportiva, dal
Consiglio Federale.
Art. 103 bis N.O.I.F. - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI
TRASFERIMENTI E DELLE CESSIONI A TITOLO TEMPORANEO
1. Gli accordi di
trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di
cessione di contratto a titolo
temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle
due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo da
depositare presso la Lega od il Comitato di
appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di
stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente.
2. La risoluzione
consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori
"non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà
può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine
ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le
cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate,
possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali
e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come
previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme.
Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Il calciatore medesimo può
essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo
che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni
suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e
depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede
l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.
Art. 104 N.O.I.F. - “I TRASFERIMENTI E LE CESSIONI SUPPLETIVE”
1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega, di calciatori “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l'accordo. II calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.
Art. 107 N.O.I.F. - SVINCOLO PER RINUNCIA
La rinuncia al vincolo del
calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte
della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un
modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”.
Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di
serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo
suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.
L’inclusione nelle “liste di
svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto
un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in
cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai
calciatori medesimi.
L’inclusione in lista di
svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro
il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal
Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente
comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione
sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il
tesseramento a favore di qualsiasi società.
Il modulo di richiesta
denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale
qualora il calciatore sia minore di età.
I calciatori “giovani”
tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista
di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal
Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da
svincolare e debbono essere inoltrate,
nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe,
ai Comitati od alle
Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo
previsto per gli svincoli gli
elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla
Segreteria Federale.
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl
ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di
inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi
calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed
entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale,
gli interessati possono ricorrere alla Commissione
Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al
vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non
oltre il quinto giorno successivo alla scadenza
del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle "liste di
svincolo”.
7. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della
società al passaggio del calciatore a Federazione estera.
Art. 107, comma 3, N.O.I.F. - “SVINCOLO PER RINUNCIA”
Le “Liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.
Art. 108 N.O.I.F. - SVINCOLO PER ACCORDO
1. Le Società
possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da
depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti
giorni dalla stipulazione.
2. lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali
competenti, nei termini stabiliti
annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati,
possono proporre reclamo
alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione dalla L.N.D.
ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.
Art. 109 N.O.I.F. - SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL
CALCIATORE
1. Il calciatore “non professionista” e
“giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia
preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha
diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio
obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione
da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità
all’attività sportiva, nonostante almeno
due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il
calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il
quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società
e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo”. La ricevuta della
raccomandata diretta alla società deve essere
allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società può proporre
opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento
inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente
con telegramma da spedirsi nello stesso termine
dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti
per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha
l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto
giorni dalle date fissate per la presentazione
dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato
rispetto dei relativi inviti, da
parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente
respinte, sempre a mezzo
raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società
deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di
dimostrare di avergli contestato
le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono
prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente
respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro
cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata
da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del
calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione
della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone
comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare
alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl
svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non
sospende l’efficacia della decisione del Comitato.
Art. 111 N.O.I.F. - SVINCOLO PER CAMBIAMENTO DI
RESIDENZA
1. II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la
propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in
Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente,
può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di
residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il
trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
2. II calciatore può ottenere lo
svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo
dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della
raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente
copia del ricorso e della documentazione.
PRECISAZIONI
Alla luce del combinato disposto dell’art, 40, comma 2, delle NOIF
“Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori”
e dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico,
I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 30. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell’ambito di società appartenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di responsabile della prima squadra.
non appare possibile che un allenatore-calciatore dilettante, esonerato come allenatore da una società dilettantistica, sottoscriva, nella stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come calciatore per altra società dilettantistica (Circolare della LND n° 12 Prot. 1827 del 4.11.2003);
Viene confermato dalla Lega Nazionale Dilettanti che i calciatori già utilizzati in gare di campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.
Calciatori stranieri Termini annuali svincoli Liste di svincolo calciatori giovani Vademecum tesseramento stranieri Appendice normativa